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Direttiva Macchine e D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro

Per poter essere commercializzato all’interno della Comunità Europea, un prodotto rientrante nel campo di applicazione della Direttiva Macchine  deve necessariamente essere marcato CE. Questo tuttavia non esime il consumatore, in particolare il cliente professionale (che nella fattispecie è tipicamente il datore di lavoro) dal verificare comunque la sicurezza, secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, del prodotto da lui acquisito.

In altre parole, la presenza della marcatura CE è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’acquisto di una macchina da parte del datore di lavoro. Prima di fornirla in dotazione ai suoi lavoratori, sarà cura del datore di lavoro verificare che la macchina in oggetto soddisfi i requisiti di sicurezza indicati nel D.LGs. 81/2008.

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La Direttiva Macchine ed il suo campo di applicazione

La direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2016, detta anche Direttiva Macchine, è una direttiva emanata dalla Comunità Europea e recepita dall’Italia mediante il D.Lgs. 27 gennaio 2010. Essa va a sostituire la direttiva 98/37/CE e stabilisce che qualsiasi “macchina” o “quasi-macchina” immessa nel mercato comunitario dovrà rispettare i criteri di sicurezza da lei sanciti e dovrà riportare il marchio CE.

Riporto qui direttamente dal testo della direttiva alcune definizioni:

MACCHINA:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta

QUASI-MACCHINA:

insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

 

Risulta fondamentale sottolineare che tale direttiva interessa tutte le figure coinvolte nella progettazione, costruzione, commercializzazione, utilizzo e manutenzione di una macchina (o quasi macchina) e non solamente il legale rappresentante del costruttore. Infatti la Direttiva Macchine stabilisce che la sicurezza dev’essere un concetto fondamentale ed intrinseco alla macchina stessa fin dalla sua progettazione; tale concetto accompagnerà poi la macchina per tutto il suo ciclo di vita. Ciclo di vita che comprende anche le fasi di smantellamento e smaltimento della macchina stessa una volta che questa non sarà più utilizzabile. Ad ulteriore riprova di questa volontà da parte del legislatore, vi è il fatto che nel manuale d’uso e manutenzione il costruttore deve necessariamente fornire indicazioni per lo smantellamento e lo smaltimento del prodotto.